L’Avvocato ha il dovere di vigilare sulle risposte fornite dalla IA Generativa

E’ di pochi giorni fa (20 febbraio 2026) la sentenza n. 338 del Tribunale Civile di Siracusa – II sezione, con cui è stata inflitta una pesantissima condanna alla parte attrice in un procedimento avente ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.

Oltre alla manifesta infondatezza delle pretese avanzate, con la conseguente condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. (“Il Tribunale ritiene che la parte attrice abbia svolto le proprie difese con colpa grave, se non con mala fede”), il Giudice Dott. Spitaleri ha rilevato un ulteriore profilo particolarmente inquietante: le citazioni riferite a ben quattro pronunce di legittimità citate dalla parte “… non trovano riscontro in alcuna pronuncia esistente” (sottolineatura aggiunta).

Dopo aver preso in attenta considerazione “… tutte le ipotesi esplicative astrattamente configurabili …” (malfunzionamenti delle banche dati giuridiche, errori mnemonici o di trascrizione, deliberata invenzione), il giudicante ha concluso che “L’unica ipotesi residua, e al tempo stesso la più compatibile con la fenomenologia concreta del caso, è che il difensore si sia avvalso di uno strumento di intelligenza artificiale generativa senza sottoporre gli output ottenuti alla doverosa verifica sulle fonti primarie”.

A questo punto il Giudice esprime una valutazione su cui non può non concordarsi: “Costituisce ormai fatto notorio, acquisito dalla generalità dei consociati e certamente esigibile da un operatore professionale del diritto, che i modelli di intelligenza artificiale non “sanno” né “ricordano” alcunché, ma si limitano a produrre sequenze di testo statisticamente plausibili sulla base di miliardi di parametri di addestramento, senza avere accesso – ordinariamente – ad alcuna base di conoscenza verificata o verificabile. E’ per tale ragione che i modelli di intelligenza artificiale generativa sono notoriamente soggetti al fenomeno delle c.d. “allucinazioni”, consistente nella generazione di contenuti formalmente plausibili ma sostanzialmente falsi o inesistenti, ivi comprese citazioni giurisprudenziali mai rese … L’utilizzazione acritica di tali strumenti, senza la doverosa verifica dell’attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie …, integra gli estremi della colpa grave, non potendosi più tollerare, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche diffuse, errori di tale natura, i quali – lungi dal costituire meri refusi o imprecisioni – aggravano significativamente l’attività del giudice e delle controparti …” (sottolineatura aggiunta. Conseguentemente, la parte attrice è stata condannata al pagamento della non indifferente somma di Euro 14.103,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c., nonché di ulteriori Euro 2.000 ai sensi del medesimo articolo, comma 4 (“… un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione…”) e, ovviamente, alle spese processuali.

Il messaggio è estremamente chiaro: non si tratta più di “semplice” trascuratezza, ma di vera e propria colpa, con tutto ciò che ne discende in termini di sanzionabilità e responsabilità professionale per l’avvocato negligente, atteso il cospicuo dispendio di energie di cui devono farsi carico gli organi giudicanti e le controparti in ordine all’esattezza (oltre alla stessa esistenza) di quanto versato in atti.

Controlli effettuati dal datore di lavoro e privacy del dipendente: la Cassazione chiarisce i limiti

Con la recente sentenza n. 28365 del 27 ottobre 2025, la Corte di cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato a seguito del controllo effettuato sul notebook aziendale in uso ad un dipendente, per avere quest’ultimo effettuato ben 54mila accessi non autorizzati al sistema informatico aziendale ed inviato oltre 100 email contenenti dati riservati (tra cui numerose fatture intestate a clienti) a soggetti terzi.

Il dipendente aveva contestato la liceità del controllo, asserendo di essere proprietario del computer e di non essere stato preventivamente informato, secondo quanto previsto in materia dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori e dal GDPR, ritenendo in ogni caso sproporzionata la sanzione.

Dopo analoga pronuncia della Corte d’Appello di Campobasso, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del dipendente, ritenendo accertato che il notebook al momento dei controlli fosse di proprietà aziendale (essendo stato acquistato dal dipendente in un secondo momento) e ritenendo utilizzabili gli elementi di prova acquisiti dalla società, in quanto l’attività di controllo e la conseguente sanzione risultavano conformi alle statuizioni dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori essendo stati i medesimi puntualmente informati per iscritto, come accertato nei precedenti gradi di giudizio.

Conclusivamente, come stabilito anche dalla sentenza di secondo grado, “Non possono … nutrirsi dubbi sulla gravità delle condotte ascritte al Ri.Ra. e sulla idoneità delle stesse a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra lavoratore e datrice di lavoro, risultando effettivamente compromesse nel caso di specie le aspettative datoriali sul futuro corretto adempimento della obbligazione lavorativa“. Non è stata ravvisata pertanto alcuna sproporzione con riferimento alla sanzione irrogata.

In definitiva, in un’ottica di bilanciamento tra diritto alla privacy ed esercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro, la giurisprudenza riconosce la legittimità dei controlli mediante strumenti informatici, sempre tuttavia nel rispetto dei principi di trasparenza e proporzionalità.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei procedimenti giudiziari rivela problematiche connesse alla revisione dei risultati

Dopo alcuni casi in cui il ricorso all’intelligenza artificiale da parte degli avvocati (negli U.S.A. e successivamente in Italia) ha evidenziato l’emergere di “allucinazioni” nei testi elaborati dagli agenti IA, il problema sembra presentarsi anche per quanto riguarda i provvedimenti giudiziali.

Con due recentissime sentenze, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia per rimediare ad errori già determinatisi e per richiamare l’attenzione sul potere decisionale del giudice e sulle fonti da cui trarre il proprio convincimento.

Nel primo caso, i Giudici della Suprema Corte hanno riscontrato gravi inesattezze nel testo della sentenza impugnata. Infatti, si rileva, la stessa “… è carente ed anche erronea nella parte in cui richiama principi giuridici non affermati da questa Corte di legittimità”. Ma vi è di più: “… la Corte territoriale non si è posta in sintonia con gli orientamenti richiamati, facendo riferimenti a principi di legittimità non affermati o a sentenze di questa Corte inesatte nel numero riportato: è, infatti, errato sostenere che il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti si perfezioni al momento dell’inserimento della fattura nella contabilità aziendale ed è invece ambiguo ed incoerente affermare che il momento consumativo del reato coincida con l’annotazione in contabilità e la dichiarazione fiscale … Né risulta in linea con i principi affermati da questa Corte l’affermazione secondo cui l’annotazione tardiva o differita in esercizi successivi non esclude l’utilizzo fraudolento del documento, in quanto l’infrazione fiscale si protrae fino al completamento della frode, dovendo essere ribadito che, solo con la condotta di presentazione della dichiarazione, il reato può considerarsi perfezionato” (sent. n. 25455 del 10 luglio 2025 – enfasi aggiunta).

Come si vede, non si tratta certo di meri refusi o di errori di trascrizione (o più precisamente del cosiddetto “copia ed incolla”).

Nel secondo caso, il Collegio ha rammentato le controindicazioni connesse all’uso della tecnologia in discorso, evidenziando che  “… l’uso di strumenti informatici agevola, sul piano pratico, la redazione dei provvedimenti giudiziari ma al contempo aumenta il rischio (oggi esponenzialmente incrementato dall’irrompere sulla scena della intelligenza artificiale) che il giudice attinga “aliunde” gli argomenti del suo decidere, abdicando al dovere di apportare il suo ineliminabile ed insostituibile momento valutativo e facendo venir meno l’in sé del suo essere terzo ed imparziale” (sent. n. 34481 del 22 ottobre 2025 – enfasi aggiunta).

Gli stessi inconvenienti si sono verificati in Mississippi e New Jersey*, dove due giudici federali hanno dovuto ritirare provvedimenti che si sono rivelati viziati da imprecisioni (ad esempio, all’attore era stato attribuito il ruolo di convenuto e viceversa, oltre ad attribuire alle parti affermazioni non rinvenute in atti) e riferimenti a pronunce che non trovavano riscontro negli archivi giudiziari. E’ stato infatti verificato, a seguito di un’inchiesta disposta dalla Commissione Giustizia del Senato USA, due giudici federali americani (Henry Wingate del Mississippi e Julien Xavier Neals del New Jersey) hanno ammesso che i loro team avevano fatto ricorso a strumenti di AI per la redazione di ordinanze giudiziarie, le quali si sono dimostrate sbagliate. Tanto che il Presidente della Commissione Giustizia del Senato ha richiamato gli addetti ai lavori in ambito giuridico, sollecitando l’adozione di misure più incisive, atte a prevenire un uso distorto delle tecnologie più avanzate. Potrebbe anche aggiungersi a precisi doveri di controllo del materiale che proviene dagli assistenti legali e dai tirocinanti dei Giudici, sui quali in ultima analisi questi ultimi fondano le loro decisioni.

Un chiaro monito a far sì che, soprattutto in un settore delicato come quello giudiziario, non venga mai meno nell’elaborazione dei provvedimenti il contributo attivo degli operatori, unitamente alla supervisione dei medesimi sui risultati delle ricerche.

 

* La vicenda è stata tra gli altri riferita su Reuters da Debra Cassens Weiss, nell’articolo “Two federal judges say use of AI led to errors in US court rulings” del 23 ottobre 2025.

Utilizzo di materiale soggetto a copyright per addestrare una IA: il principio del “fair use” non è libero da restrizioni

A smart man knows when he is right; a wise man knows when he is wrong”  (Un uomo intelligente sa quando ha ragione; un uomo saggio sa quando ha torto).

Con questa affermazione un giudice distrettuale del Delaware ha introdotto la propria decisione a favore della parte attrice in una causa legata all’utilizzo di materiale protetto da copyright, modificando parzialmente una precedente ordinanza.

Un’azienda specializzata nella creazione di strumenti informatici (Ross Intelligence) aveva chiesto ad un’agenzia di stampa (Thomson Reuters) l’utilizzo dei contenuti di “Westlaw”, piattaforma di ricerca a pagamento in materia giudiziaria, creata e regolarmente registrata dalla medesima agenzia, al fine di coadiuvare un programma di intelligenza artificiale nella realizzazione della propria piattaforma di ricerca.

In particolare, Ross chiedeva di poter sfruttare le c.d. headnotes (“a note inserted at the head of an article, reported law case, or other document, summarizing or commenting on the content”), essenziali al fine di velocizzare la ricerca indicizzata a vantaggio degli utenti.

A fronte del rifiuto opposto da Thomson, Ross pensò di aggirare l’ostacolo, ricorrendo al materiale fornito da un altro soggetto (LegalEase), contenente anche le suddette headnotes.

Nella causa che quindi venne intentata da Thomson per violazione del diritto d’autore, Ross eccepì di aver sfruttato i contenuti in questione in base al principio del c.d. fair use, citando tra l’altro precedenti sentenze a favore di compagnie di software che avevano copiato parte del codice sorgente creato dalla concorrenza per elaborare nuovi programmi o per implementare nuove funzioni in software già esistenti.

Il giudice, modificando in parte un suo precedente, nella sentenza parziale dell’11 febbraio 2025 ha ritenuto che il principio non possa trovare applicazione al caso di specie.

Questa la premessa: “I must consider at least four fair-use factors: (1) the use’s purpose and character, including whether it is commercial or nonprofit; (2) the copyrighted work’s nature; (3) how much of the work was used and how substantial a part it was relative to the copyrighted work’s whole; and (4) how Ross’s use affected the copyrighted work’s value or potential market”.

L’analisi del primo e del quarto punto conduce a conclusioni favorevoli alla parte attrice, diversamente dal secondo e terzo punto. L’apparente equilibrio, tuttavia, non si risolve in un pareggio: l’utilizzo a fini commerciali del materiale protetto da copyright e le ripercussioni sul mercato, anche se solo potenziali, non consentono di dare applicazione al principio del fair use.

Ancora una volta, i giudici statunitensi sono chiamati a fare ordine in una materia che ad oggi si trova in uno  stadio “infantile”, ma che proprio per questo necessita di attenzione e sorveglianza, per evitare danni enormi non solo dal punto di vista economico.

 

Presupposti ed applicazione della nozione di giudizio controfattuale in materia di colpa medica

Con la recentissima pronuncia n. 45399 dell’11 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha nuovamente sottolineato l’importanza di una corretta applicazione del giudizio controfattuale (“… l’operazione intellettuale mediante la quale, pensando assente una determinata condizione (la condotta antigiuridica tenuta dell’imputato), ci si chiede se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure no, la medesima conseguenza”), in particolar modo nella materia – delicatissima – della responsabilità civile sanitaria.

Ciò implica preliminarmente l’accertamento di quanto avvenuto in concreto (c.d. giudizio esplicativo): “… è dunque indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solo in tal modo è possibile verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l’evento lesivo sarebbe stato evitato o differito”; infatti, secondo l’elaborazione giurisprudenziale “… solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici la scaturigine e il decorso della malattia è possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale, avvalendosi delle leggi scientifiche e/o delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto”.

Le Sezioni unite, con la celebre pronuncia n. 30328/2002 (Franzese) hanno quindi formulato i principi di diritto a cui ancora oggi si conforma la giurisprudenza: “… il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa, l’evento non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Non è però consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile”; concetti ulteriormente sviluppati in seguito (Sez. U, n. 38343 del 24.04.2014).

Principi di cui non è stata fatta corretta applicazione nella fattispecie sottoposta all’attenzione della Suprema Corte: “… la logica della decisione appare largamente insoddisfacente laddove, nella sostanza, per dare risposta al quesito “da quale momento poteva pretendersi dai sanitari intervenuti, in presenza di un fenomeno patologico ingravescente, l’effettuazione di mirati accertamenti diagnostici”, i giudici hanno condiviso il ragionamento adottato dai periti, sintetizzabile nella formula “prima si interviene e meglio è”, di per sé generico, carente e, come tale, inidoneo a fondare un serio giudizio controfattuale e, ancora prima, ad individuare con cognizione di causa il comportamento alternativo lecito che avrebbe dovuto essere seguito dai sanitari nel caso concreto”.

In conclusione, la Corte ribadisce che per raggiungere la prova del fatto il giudice non può limitarsi a fare riferimento a criteri di mera probabilità statistica, ma deve basarsi sul criterio della probabilità logica, ovvero “la verifica aggiuntiva, sulla base dell’intera evidenza disponibile, dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica” rispetto al singolo evento oggetto dell’accertamento giudiziale (Sez. Unite n. 30328/2002).

In buona sostanza, il giudice deve indefettibilmente procedere ad una valutazione fondata sui fatti concretamente individuati e scevra da automatismi o apodittiche formulazioni.

Il valore probatorio delle e-mail “semplici”. Ultime dalla Cassazione

Con la recente ordinanza del 18 settembre 2024 n. 25131, la Suprema Corte ha fatto chiarezza sull’utilizzabilità ai fini probatori delle comunicazioni di posta elettronica non certificate, quindi prive di sottoscrizione “qualificata”.

Nel caso di specie, il ricorrente (amministratore di una società) conveniva in giudizio il proprio commercialista lamentando la mancata tempestiva comunicazione, da parte di quest’ultimo, dell’esito negativo di un ricorso proposto dinanzi la competente commissione tributaria regionale, ciò che aveva precluso la possibilità di presentare ricorso per cassazione.

Il resistente, da parte sua, depositava nel giudizio instaurato presso il Tribunale una scrittura firmata dal ricorrente ed una e-mail attestanti il proprio adempimento riguardo agli obblighi di informazione nei confronti della controparte; il Giudice di prime cure rigettava la domanda risarcitoria avanzata.

Anche la Corte di Appello, adita dal soccombente, si pronunciava per il rigetto.

Successivamente, dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente invocava l’inversione dell’onere della prova sostenendo che, avendo disconosciuto più volte la comunicazione e-mail indirizzatagli, “… la stessa avrebbe perso ogni valenza probatoria, non essendo la controparte riuscita a provare di averla effettivamente inoltrata, per cui sarebbe rimasto sfornito di prova l’adempimento degli obblighi professionali di informazione e sollecitazione da parte del professionista”.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato.

Infatti, il Collegio ha ribadito che “… in merito al valore da attribuire alle comunicazioni inviate mediante posta elettronica semplice, i principi desumibili dalla legge sono pochi e semplici, e possono così riassumersi: (a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 c.c.; (b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate; c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità”.

Tanto chiarito, la Corte ha altresì sottolineato che il titolare di un indirizzo e-mail ne è responsabile, in quanto “… deve controllare che la ricezione della posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella spam, rimanendo nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento della sua casella di posta elettronica o perché finito nella spam”.

In altri termini, si richiede a chi riceve messaggi di posta elettronica correttamente indirizzati di tenere un comportamento attivo e vigile, non essendo sufficiente limitarsi a negare di aver ricevuto alcunché, proprio in considerazione delle caratteristiche intrinseche a tale modalità di trasmissione, ricordate con chiarezza e semplicità dal Giudice di legittimità.

Responsabilità sanitaria: il rispetto delle linee guida è comunque subordinato alla applicabilità in concreto

Con ordinanza dell’11 dicembre 2023, la III Sezione civile della Corte di Cassazione ha richiamato l’attenzione su un importante aspetto relativo all’applicazione delle linee guida in materia sanitaria.

Il caso sottoposto all’attenzione dei Giudici di merito, consistente nell’aver eseguito un intervento chirurgico particolarmente invasivo, per di più in modo inesatto, preferendolo ad una tipologia di più recente applicazione ma dimostratasi più efficace, aveva portato a formulare due valutazioni di colpa nei confronti del medico specialista: un primo profilo attinente ad imprudenza, un secondo ad imperizia.

Chiamata a pronunciarsi, la Suprema Corte ha ricordato che: “nell’ipotesi d’imprudenza non è applicabile l’articolo 2236 c.c., e la limitazione della responsabilità alla colpa grave non opera …”; inoltre, nel caso di specie “… quanto alla mancata adozione della tecnica a quel tempo non ancora recepita dalle linee guida, questa sì opzione in tesi imperita, deve ricordarsi che questa Corte ha ripetutamente escluso sia una rilevanza normativa delle linee in parola, sebbene siano un parametro di accertamento della colpa medica sia, soprattutto, una generale rilevanza “parascriminante” delle stesse che non assurgono al rango di fonti di regole cautelari codificate, non essendo ne’ tassative ne’ vincolanti …”.

In ogni caso, esse non possono mai prevalere    “… sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente” (sottolineatura aggiunta).

Ricorda infine la Corte come “… il giudice delle leggi, con la sentenza n. 295 del 2013, abbia chiaramente specificato che la limitazione di responsabilità ex articolo 3, comma 1 della cd. Legge Balduzzi (nel perimetro indicato) trovi il suo invalicabile limite nell’addebito di imperizia – giacché le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia – e non anche quando l’esercente la professione sanitaria si sia reso responsabile di una condotta negligente e/o imprudente” (Cass., 09/05/2017, n. 11208).

In definitiva, deve ribadirsi come, soprattutto in una materia così delicata come quella avente ad oggetto la salute (quando non la vita stessa), il paziente debba essere il “soggetto” a cui prestare le cure più adeguate e non l’oggetto da “inquadrare” in parametri asetticamente individuati.

Infezioni nosocomiali e risarcimento del danno: il Tribunale di Roma fa chiarezza in ordine alla responsabilità ed ai relativi oneri probatori

Il Tribunale di Roma, con una recentissima pronuncia dell’11 dicembre 2023 (sent. n.  18155 – Giudice Dott. Cisterna), ha evidenziato con estrema chiarezza i doveri che incombono sulle strutture sanitarie, da un lato, e su chi voglia agire giudizialmente nei confronti delle stesse, dall’altro, per il risarcimento dei danni originati dalle infezioni contratte in occasione di un ricovero.

Richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass. 24 gennaio 2023 n. 2042), il Giudice rileva che “Il precipitato di questo principio al caso di specie si concretizza nell’onere per il paziente di provare la contrazione dell’infezione in ambiente ospedaliero secondo i consueti parametri del criterio temporale, topografico e clinico, mentre è onere della struttura dimostrare l’inevitabilità (la prevedibilità è data come scontata secondo una certa frequenza statistica) del contagio o la sua provenienza allogena per una precedente colonizzazione del paziente stesso. Laddove, invece, ad agire siano iure proprio – come nel caso di specie – i conviventi del paziente l’intero onere probatorio ex art. 2043 Cc si trasferisce sugli attori i quale devono allegare la prova della condotta colpevole, del nesso causale e della correlazione eventistica”*.

In particolare, il fatto che “i temi probatori della responsabilità contrattuale (art.7, comma 1, Legge 24 del 2017) ed extracontrattuale (art. 2043 Cc) tendano in concreto a convergere non altera i connotati propri di quest’ultima (si pensi alla prescrizione quinquennale) e non esonera gli attori dalla dimostrazione della derivazione causale del danno da una condotta colpevole della Struttura (quantunque pericolosa) tenendo presente che la causalità va correlata non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)…”*.

L’inevitabile conclusione è la seguente: “Quanto alla domanda per responsabilità extracontrattuale (Cass. 9 luglio 2020, n.14615) proveniente da tutti gli attori secondo i dedotti rapporti di parentale e il vincolo di coniugio, la stessa deve essere rigettata”. Nel solco delle precedenti pronunce del Tribunale di Roma, infatti, “Il ragionamento (conforme a quello della citata ordinanza del 21.9.2021) è semplice: la circostanza che la Struttura non abbia prodotto la prova del corretto adempimento delle proprie obbligazioni di sicurezza sanitaria non equivale a ritenere, nel versante della responsabilità extracontrattuale, che sia stata allegata e prodotta la prova della condotta colpevole della medesima Struttura con riferimento al periodo di insorgenza dell’ICA”*.

Tutto ciò, non senza aver evidenziato i precisi, stringenti obblighi a cui le strutture sanitarie devono conformarsi affinché il proprio operato sia esente da censure: “Ciò che è quindi esigibile non è la registrazione pedissequa e ossessiva delle azioni di tutto il personale sanitario, ma la documentazione pragmatica delle attività svolte sul campo e i risultati di auspicata implementazione ottenuti. La struttura sanitaria, in rapporto alla gestione dei pazienti e del loro ambiente, ha pertanto l’obbligo di attuare la prevenzione e il controllo delle infezioni nosocomiali, adeguandosi alle più moderne regole di igiene del tempo, cioè: 1. verificare l’applicazione delle linee guida attraverso operatori seriamente formati, 2. applicare equilibrati sistemi di controllo dei risultati, 3. attuare un intervento attivo e tempestivo di stewardship antimicrobica delle ICA. Le procedure ed i Protocolli hanno lo scopo di fissare precise regole e individuare le responsabilità organizzative”. Tale esigenza, tuttavia,  “… non può certo prevedere la obbligazione del risultato di assoluta sterilità ambientale raggiunta nell’Ospedale ovunque e comunque …”*.

In definitiva, coloro che agiscono per ottenere un risarcimento iure proprio possono (e devono) attivarsi per l’ottenimento delle prove: “Era onere degli attori iure proprio allegare e dimostrare le circostanze di cui si discute attivandosi per l’ammissione di mezzi di prova (finanche ex art. 210 Cpc in direzione dei casi di infezione nel medesimo reparto, della dimostrazione delle attività di sanificazione ect.) che potessero dar prova, persino presuntiva, del mancato rispetto degli obblighi di cui si discute. Il fallimento della prova liberatoria, sul versante dell’inadempimento contrattuale, non equivale a ritenere soddisfatto l’onere probatorio su quello extracontrattuale”*.

In considerazione dell’elevatissimo numero di giudizi aventi ad oggetto le conseguenze di infezioni contratte in ambiente ospedaliero (che, si ricordi, sono prevedibili ma non sono comunque prevenibili al 100%), non può non apprezzarsi la puntuale ricostruzione operata dalla pronuncia in oggetto sullo “stato dell’arte” in materia.

* sottolineatura aggiunta

Arricchimento senza causa: Ultime dalle Sezioni Unite

Con la recentissima sentenza n.33954 depositata il 5 dicembre 2023 le Sezioni Unite chiariscono concretamente quando tale azione possa essere effettivamente proposta, senza rischiarne il rigetto.

Rammentato infatti come ai sensi dell’art.2042 c.c. l’azione di arricchimento abbia carattere sussidiario, regola che ne ammette generalmente la proposizione nel caso in cui l’impoverito non disponga di altre azioni, le Sezioni Unite svolgono con la pronunzia sopra richiamata una essenziale precisazione per affermare che: “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà, posto dall’art. 2042 c.c., “la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo”. La Cassazione, con tale decisione, progredisce decisamente rispetto alla precedente pronunzia del 2017 (Cass. civ., Sez. I, sentenza 22.11.2017, n.27827)  in cui si statuiva che: il presupposto per proporre l’azione di ingiustificato arricchimento, fosse “la mancanza di un’azione tipica, intesa esclusivamente come quella che deriva da un contratto ovvero quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata e non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile”(idem).

Nel caso deciso dalle Sezioni Unite la Corte d’Appello di Trieste aveva dichiarato inammissibile, per carenza di residualità, la domanda di arricchimento senza causa svolta da una S.r.l. verso un Comune, domanda spiegata sulla duplice risultanza di lavori eseguiti sul terreno di proprietà della Società (interramento di cavi in alta tensione) e mancato riconoscimento della edificabilità del predetto terreno da parte dello stesso Comune. La Suprema Corte individuava quindi nella decisione della Corte di Appello “una applicazione acritica del principio di sussidiarietà”, per avere, in altri termini, semplicemente affermato che il Tribunale di primo grado aveva respinto la domanda di responsabilità precontrattuale del Comune, non essendo stata fornita una prova idonea al riguardo, rilevando inoltre la mancata evidenza di un impegno assunto dal Comune a mutare la destinazione dei terreni di proprietà della ricorrente. Motivando quindi il rigetto sostenendo la carenza della prova circa la violazione dell’obbligo di buona fede da parte del Comune, il che però equivale ad un rigetto riferito all’accertamento dell’insussistenza del titolo fondante la domanda ex articolo 1337 c.c. Conseguendo, evidentemente, come nella fattispecie fosse appunto proponibile la domanda di arricchimento senza causa.

Va inoltre rappresentato come, coerentemente con l’assunto di base riconosciuto nella pronuncia, le Sezioni Unite chiariscono la preclusione dell’esercizio dell’azione di arricchimento qualora l’azione da svolgere in via principale non sia più proponibile per una causa afferente al comportamento dell’impoverito, quindi, l’esempio riguarda ai casi di maggior tipicità, sussistendo situazioni di prescrizione o decadenza dell’azione principali. Debbono in altri termini distinguersi le ipotesi in cui il rigetto derivi dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda principale, dai casi in cui il rigetto sia motivato dall’inerzia dell’impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge ricollegava la difesa di un proprio interesse.

Così infatti stabilisce la sentenza qui sinteticamente analizzata: “Se la domanda principale è correlata ad una pretesa scaturente da un contratto, di cui si lamenta l’esecuzione in maniera difforme da quanto pattuito, chiedendosi il ristoro del pregiudizio subito e si accerta che il contratto era affetto da nullità’, lo spostamento contrattuale si palesa privo di una giusta causa e legittima quindi la proposizione, anche in via subordinata nel medesimo giudizio, dell’azione di arricchimento. Se viceversa, incontestata o dimostrata l’esistenza del contratto, il rigetto sia derivato dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall’altrui condotta inadempiente, la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all’articolo 2042 c.c.”. Concludendosi quindi con l’affermazione del seguente principio di diritto:

Va quindi affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà’ di cui all’articolo 2042 c.c., la domanda di arricchimento e’ proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico”.

 

Compromissione del rapporto parentale: per il danno ai familiari devono utilizzarsi le tabelle del Tribunale di Roma

Con ordinanza n. 13540/2023, la Corte di Cassazione si schiera esplicitamente a favore dell’utilizzo delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma con riguardo al riconoscimento ed alla liquidazione del danno “… che subiscono i congiunti inconseguenza delle lesioni … subite dalla vittima principale,tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia”.

Dopo aver premesso che ai parenti prossimi di una vittima di lesioni personali può essere riconosciuto anche il risarcimento del danno non patrimoniale (accertato in concreto) da lesione del rapporto parentale, correlato ad una particolare situazione affettiva, la Corte ricorda che “… traducendosi il danno in un patema d’animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità”.

In particolare, sottolineano i Giudici, “… il danno “iure proprio” subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d’animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto”. Per di più, non è dato rinvenire alcuna limitazione dal punto di vista normativo in materia di danno da lesione del rapporto parentale, “… nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati”.

Pertanto, il giudice del merito “… dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano,che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione “a punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso …”.

In tal modo, è sperabile, dovrebbero essere superate le distonie registratesi in relazione ai criteri di calcolo adottati dai vari Tribunali, con le relative (ingiustificate) sperequazioni a fronte di situazioni assolutamente sovrapponibili.