Rinunzia all’eredità. Attenzione, non è più possibile senza decorso il termine di tre mesi nel caso di possesso di beni del de cuius senza che sia stato compiuto l’inventario.

Con ordinanza n. 36080 del 23 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha richiamato l’attenzione sull’art. 485 del Codice civile, con importanti conseguenze in ordine alla possibilità per colui che è chiamato all’eredità di rinunciare all’eredità stessa.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto ai coeredi il pagamento di oneri tributari non versati dal defunto dante causa. Impugnato il provvedimento, la Commissione Tributaria Provinciale aveva dato ragione ai ricorrenti, rilevando la retroattività della rinuncia effettuata dopo la notifica dell’atto di accertamento; la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello proposto dall’Agenzia (sul presupposto della mancata redazione dell’inventario dei beni ex art. 485 c.c., con conseguente inefficacia della rinuncia), non essendo stato riscontrato il possesso dei beni in capo agli eredi.

La Suprema Corte, al contrario, ha riaffermato il consolidato indirizzo fondato sulla lettera dell’art. 485 c.c.: “il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, puo’ ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice”.

Inevitabile la conclusione dei Giudici di legittimità: “Se il chiamato che si trovi nel possesso di beni ereditari non compie l’inventario nei termini previsti non può rinunciare all’eredità, ai sensi dell’articolo 519 c.c., in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere dei termini stabiliti per l’inventario, essere considerato erede puro e semplice” (nello stesso senso, Cass. n. 4845/2003), dovendo quindi far fronte anche con il proprio patrimonio ad ogni passività gravante sulla massa ereditaria. Attenzione!