Arricchimento senza causa: Ultime dalle Sezioni Unite

Con la recentissima sentenza n.33954 depositata il 5 dicembre 2023 le Sezioni Unite chiariscono concretamente quando tale azione possa essere effettivamente proposta, senza rischiarne il rigetto.

Rammentato infatti come ai sensi dell’art.2042 c.c. l’azione di arricchimento abbia carattere sussidiario, regola che ne ammette generalmente la proposizione nel caso in cui l’impoverito non disponga di altre azioni, le Sezioni Unite svolgono con la pronunzia sopra richiamata una essenziale precisazione per affermare che: “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà, posto dall’art. 2042 c.c., “la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo”. La Cassazione, con tale decisione, progredisce decisamente rispetto alla precedente pronunzia del 2017 (Cass. civ., Sez. I, sentenza 22.11.2017, n.27827)  in cui si statuiva che: il presupposto per proporre l’azione di ingiustificato arricchimento, fosse “la mancanza di un’azione tipica, intesa esclusivamente come quella che deriva da un contratto ovvero quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata e non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile”(idem).

Nel caso deciso dalle Sezioni Unite la Corte d’Appello di Trieste aveva dichiarato inammissibile, per carenza di residualità, la domanda di arricchimento senza causa svolta da una S.r.l. verso un Comune, domanda spiegata sulla duplice risultanza di lavori eseguiti sul terreno di proprietà della Società (interramento di cavi in alta tensione) e mancato riconoscimento della edificabilità del predetto terreno da parte dello stesso Comune. La Suprema Corte individuava quindi nella decisione della Corte di Appello “una applicazione acritica del principio di sussidiarietà”, per avere, in altri termini, semplicemente affermato che il Tribunale di primo grado aveva respinto la domanda di responsabilità precontrattuale del Comune, non essendo stata fornita una prova idonea al riguardo, rilevando inoltre la mancata evidenza di un impegno assunto dal Comune a mutare la destinazione dei terreni di proprietà della ricorrente. Motivando quindi il rigetto sostenendo la carenza della prova circa la violazione dell’obbligo di buona fede da parte del Comune, il che però equivale ad un rigetto riferito all’accertamento dell’insussistenza del titolo fondante la domanda ex articolo 1337 c.c. Conseguendo, evidentemente, come nella fattispecie fosse appunto proponibile la domanda di arricchimento senza causa.

Va inoltre rappresentato come, coerentemente con l’assunto di base riconosciuto nella pronuncia, le Sezioni Unite chiariscono la preclusione dell’esercizio dell’azione di arricchimento qualora l’azione da svolgere in via principale non sia più proponibile per una causa afferente al comportamento dell’impoverito, quindi, l’esempio riguarda ai casi di maggior tipicità, sussistendo situazioni di prescrizione o decadenza dell’azione principali. Debbono in altri termini distinguersi le ipotesi in cui il rigetto derivi dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda principale, dai casi in cui il rigetto sia motivato dall’inerzia dell’impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge ricollegava la difesa di un proprio interesse.

Così infatti stabilisce la sentenza qui sinteticamente analizzata: “Se la domanda principale è correlata ad una pretesa scaturente da un contratto, di cui si lamenta l’esecuzione in maniera difforme da quanto pattuito, chiedendosi il ristoro del pregiudizio subito e si accerta che il contratto era affetto da nullità’, lo spostamento contrattuale si palesa privo di una giusta causa e legittima quindi la proposizione, anche in via subordinata nel medesimo giudizio, dell’azione di arricchimento. Se viceversa, incontestata o dimostrata l’esistenza del contratto, il rigetto sia derivato dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall’altrui condotta inadempiente, la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all’articolo 2042 c.c.”. Concludendosi quindi con l’affermazione del seguente principio di diritto:

Va quindi affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà’ di cui all’articolo 2042 c.c., la domanda di arricchimento e’ proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico”.