Responsabilità sanitaria e giudizio penale: non sono esclusi effetti anche sul procedimento in sede civile

Con la sentenza n. 26811/2022, emessa in data 8 giugno e pubblicata il 12 settembre, la III Sezione della Suprema Corte ha in qualche modo innovato, in materia di responsabilità civile sanitaria, il principio secondo cui la sentenza emessa in un procedimento penale non incide sulla possibilità per il danneggiato di ottenere successivamente il risarcimento dei danni dinanzi al giudice civile.

Nel caso di specie, in appello una ASL era stata dichiarata tenuta al pagamento di somme a favore della vedova di un paziente deceduto in ospedale; i medici erano stati assolti con formula piena (insussistenza del fatto) in sede penale, mentre l’Azienda Sanitaria, citata per il risarcimento dei danni in quanto solidalmente responsabile, si era vista condannare a versare l’importo di Euro 180.000,00.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale finora pressoché pacifico, applicato dalla Corte territoriale, il giudicato penale si ripercuote in senso preclusivo sul giudizio civile solo qualora si svolga tra le medesime parti e, comunque, in quest’ultimo i concetti di colpa e causalità del nesso devono considerarsi in maniera differente: quindi il giudice è libero, muovendo dagli elementi già accertati nel processo penale, di giungere a conclusioni del tutto diverse in quanto ai profili di responsabilità.

La Corte di Cassazione, al contrario, ha ritenuto di discostarsi da tale ragionamento.

Muovendo da quanto stabilito nell’art. 1306 c.c. (solidarietà passiva), i giudici hanno concentrato infatti l’attenzione sul concetto di opponibilità del giudicato nei rapporti fra creditore e debitori solidali, giungendo ad elaborare il seguente principio di diritto: <<Nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente fondata sull’art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell’adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza – pronunciata all’esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di parteciparvi) soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile – che abbia assolto i medici con la formula “perché il fatto non sussiste”, in forza di accertamento effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e l’evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, c.c., dalla convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all’attore danneggiato, ove l’eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata>> (sottolineatura aggiunta).

Si ritiene estremamente rilevante il punto di diritto recentissimamente dichiarato dalla Suprema Corte nell’ambito dei procedimenti di responsabilità sanitaria.