Responsabilità sanitaria ed infezioni nosocomiali: la Cassazione ribadisce la necessità di dimostrare la concreta applicazione delle misure preventive

Con la pronuncia n. 24916 del 1^ settembre 2026, la Cassazione ha ribadito la necessità, per le strutture sanitarie, di documentare accuratamente l’applicazione delle procedure volte a scongiurare l’insorgere di infezioni nosocomiali. I familiari di un paziente, deceduto a causa di una infezione dopo essere stato sottoposto ad intervento chirurgico, sostenevano che l’infezione fosse stata contratta in ospedale e che avesse causato il decesso, chiedendo pertanto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sia per la perdita del congiunto sia per i danni subiti direttamente dal defunto.

Il Tribunale dell’Aquila aveva riconosciuto la responsabilità della ASL, ma limitatamente all’anticipazione della morte. Aveva invece ritenuto adeguata la profilassi antibiotica e considerato le condizioni di salute preesistenti del paziente come fattori concorrenti nel decesso.

La Corte d’Appello aveva confermato tale decisione, escludendo che fosse stata dimostrata una condotta colposa della struttura sanitaria nella prevenzione dell’infezione.

I familiari hanno proposto ricorso contestando principalmente tre aspetti: errata ripartizione dell’onere della prova; mancata valutazione delle prove; omessa pronuncia e mancata contestazione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso.

In particolare, ha rilevato che il Giudice dell’Appello aveva trascurato elementi probatori decisivi, soprattutto le conclusioni integrative del CTU, il quale aveva evidenziato che la ASL non aveva fornito prova concreta dell’adozione di tutte le misure necessarie a prevenire o ridurre il rischio di infezioni nosocomiali. La Corte territoriale aveva valorizzato soprattutto la documentazione relativa alla pulizia del posto letto e alla profilassi antibiotica, senza valutare adeguatamente l’insieme delle procedure di prevenzione richieste dalla normativa e dalle linee guida scientifiche.

La Cassazione ha pertanto richiamato il proprio consolidato orientamento in materia di responsabilità sanitaria secondo cui, in particolare, alla struttura sanitaria spetta dimostrare di aver adempiuto correttamente ai propri obblighi, adottando le misure di prevenzione previste e applicando i relativi protocolli nel caso concreto; la Suprema Corte, richiamando precedenti pronunce, ribadisce che: “A fronte della prova presuntiva della relativa contrazione in ambito ospedaliero (nella specie, non contestata in causa), ed ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle IO – ed anche al fine di fornire al CTU la documentazione necessaria – gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria devono ritenersi, in linea generale (e con il limite poc’anzi indicato…) a) L’indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) L’indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) L’indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) Le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) La qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento; g) L’attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) L’indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell’accesso ai visitatori; i) Le procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e le profilassi vaccinali; j) L’indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti; k) La sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; I) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti; I) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) L’indicazione dell’orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio”.

La prova dell’adempimento della struttura non può quindi esaurirsi nella dimostrazione di singoli interventi di pulizia o nella somministrazione di antibiotici, ma deve riguardare l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione pertinenti.