Con la recente ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026, la III Sezione civile della Suprema Corte prende in esame in modo articolato la vicenda processuale relativa alla domanda di regresso avanzata dal Policlinico di Monza nei confronti del sanitario che aveva eseguito un intervento di lipoaspirazione, soffermandosi in particolare sulla corretta interpretazione e applicazione dell’art. 9 della L. n. 24/2017. La Corte di Cassazione conferma l’impostazione del giudice d’appello, evidenziando come la disciplina della rivalsa introdotta dalla legge Gelli‑Bianco costituisca norma speciale destinata a regolare in via assorbente il rapporto interno tra struttura sanitaria ed esercente la professione sanitaria, ogniqualvolta la prestazione sia stata resa mediante l’organizzazione della struttura.
La motivazione si distingue per chiarezza, individuando il perimetro applicativo dell’art. 9 e sgombrando il campo da letture che vorrebbero subordinare la norma al titolo della responsabilità del sanitario verso il paziente. La Corte ribadisce che ciò che rileva non è la natura contrattuale o extracontrattuale del rapporto medico‑paziente, bensì la circostanza che il sanitario abbia operato quale ausiliario della struttura ai sensi dell’art. 1228 c.c., avvalendosi dell’apparato organizzativo messo a disposizione dalla clinica. In tale assetto, la rivalsa è ammessa esclusivamente in presenza di dolo o colpa grave, e la verifica in concreto di tale requisito – nel caso di specie escluso – esaurisce il giudizio. Specificamente, “Il richiamo, operato dalla Corte territoriale, alla definizione di colpa grave quale “eccezionale e inescusabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute” si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte che, in tema di responsabilità sanitaria, utilizza tale parametro per delimitare l’area di operatività dell’azione di rivalsa, evitando che essa si risolva in una traslazione automatica sul sanitario di ogni ipotesi di colpa professionale” (sottolineatura aggiunta).
Non meno rilevante la parte della decisione che affronta le doglianze relative alla pretesa omessa pronuncia: la Corte richiama il consolidato principio del rigetto implicito, chiarendo che l’applicazione dell’art. 9 come norma regolatrice del rapporto interno comporta, sul piano logico‑giuridico, l’esclusione di ogni diverso criterio di imputazione, sia esso fondato su norme codicistiche o su pattuizioni negoziali. La scelta interpretativa del giudice d’appello, coerente e completa, non richiede una confutazione analitica di ogni prospettazione difensiva.
Infine, la Corte offre una lettura sistematica dell’art. 10 della L. n. 24/2017, valorizzando il richiamo espresso all’art. 9 e l’obbligo assicurativo per la colpa grave posto a carico di tutti i sanitari operanti nella struttura. Tale coordinamento normativo conferma che la disciplina della rivalsa non è circoscritta ai soli casi di responsabilità extracontrattuale, ma opera in tutte le ipotesi in cui la prestazione sia resa mediante l’organizzazione della struttura, indipendentemente dal regime libero‑professionale o dalla presenza di rapporti contrattuali diretti con il paziente.