E’ di pochi giorni fa (20 febbraio 2026) la sentenza n. 338 del Tribunale Civile di Siracusa – II sezione, con cui è stata inflitta una pesantissima condanna alla parte attrice in un procedimento avente ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Oltre alla manifesta infondatezza delle pretese avanzate, con la conseguente condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. (“Il Tribunale ritiene che la parte attrice abbia svolto le proprie difese con colpa grave, se non con mala fede”), il Giudice Dott. Spitaleri ha rilevato un ulteriore profilo particolarmente inquietante: le citazioni riferite a ben quattro pronunce di legittimità citate dalla parte “… non trovano riscontro in alcuna pronuncia esistente” (sottolineatura aggiunta).
Dopo aver preso in attenta considerazione “… tutte le ipotesi esplicative astrattamente configurabili …” (malfunzionamenti delle banche dati giuridiche, errori mnemonici o di trascrizione, deliberata invenzione), il giudicante ha concluso che “L’unica ipotesi residua, e al tempo stesso la più compatibile con la fenomenologia concreta del caso, è che il difensore si sia avvalso di uno strumento di intelligenza artificiale generativa senza sottoporre gli output ottenuti alla doverosa verifica sulle fonti primarie”.
A questo punto il Giudice esprime una valutazione su cui non può non concordarsi: “Costituisce ormai fatto notorio, acquisito dalla generalità dei consociati e certamente esigibile da un operatore professionale del diritto, che i modelli di intelligenza artificiale non “sanno” né “ricordano” alcunché, ma si limitano a produrre sequenze di testo statisticamente plausibili sulla base di miliardi di parametri di addestramento, senza avere accesso – ordinariamente – ad alcuna base di conoscenza verificata o verificabile. E’ per tale ragione che i modelli di intelligenza artificiale generativa sono notoriamente soggetti al fenomeno delle c.d. “allucinazioni”, consistente nella generazione di contenuti formalmente plausibili ma sostanzialmente falsi o inesistenti, ivi comprese citazioni giurisprudenziali mai rese … L’utilizzazione acritica di tali strumenti, senza la doverosa verifica dell’attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie …, integra gli estremi della colpa grave, non potendosi più tollerare, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche diffuse, errori di tale natura, i quali – lungi dal costituire meri refusi o imprecisioni – aggravano significativamente l’attività del giudice e delle controparti …” (sottolineatura aggiunta. Conseguentemente, la parte attrice è stata condannata al pagamento della non indifferente somma di Euro 14.103,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c., nonché di ulteriori Euro 2.000 ai sensi del medesimo articolo, comma 4 (“… un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione…”) e, ovviamente, alle spese processuali.
Il messaggio è estremamente chiaro: non si tratta più di “semplice” trascuratezza, ma di vera e propria colpa, con tutto ciò che ne discende in termini di sanzionabilità e responsabilità professionale per l’avvocato negligente, atteso il cospicuo dispendio di energie di cui devono farsi carico gli organi giudicanti e le controparti in ordine all’esattezza (oltre alla stessa esistenza) di quanto versato in atti.